STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE TEATRALE
TEATRO DELL'ACCATTO
Art. 1
DENOMINAZIONE
È costituita l'Associazione Culturale Teatrale denominata "TEATRO DELL'ACCATTO" con sede legale in MONTALCINO, Traversa di Via Osticcio n° 28. Essa può dotarsi di un simbolo che la rappresenti.
Art. 2
CARATTERI
L'Associazione è costituita dalle persone fisiche ad essa affiliate, è apartitica, apolitica e non ha scopo di lucro; base fondamentale dell'attività associativa è il volontariato.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste dalla legge.
Art. 3
FINALITÀ ISTITUZIONALI
L'Associazione ha lo scopo di stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale e sociale dell'uomo attraverso ogni espressione di spettacolo realizzato con carattere di amatorialità. Inoltre ha lo scopo di promuovere la diffusione dell'arte e della cultura teatrale in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito.
L'Associazione intende attuare i propri fini attraverso le seguenti attività:
Per queste attività l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto.
L'Associazione potrà aderire e/o mantenere rapporti con organizzazioni locali, nazionali ed internazionali che hanno per scopo la diffusione e la promozione della cultura teatrale.
Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, mimi, attori, musicisti, danzatori, coreografi, cantanti, scenografi, registi, conferenzieri, consulenti ed ogni altro esperto specializzato estraneo all'Associazione stessa.
L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi.
Art. 4
DURATA
L'Associazione ha durata di anni 99 (novantanove), prorogabile mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci.
Art. 5
FINANZIAMENTI
L'Associazione non ha scopo di lucro, e si finanzia con:
Art. 6
ORGANI
Sono organi dell'Associazione:
l'Assemblea dei Soci
il Consiglio Direttivo
il Presidente del Consiglio Direttivo
Art. 7
COMPITI E DIRITTI DEI SOCI
L'Associazione è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto all'interno dell'Assemblea dei Soci qualunque sia il valore della quota associativa da esso versata.
L'Associazione dispone due categorie distinte di soci:
Possono essere Soci Ordinari dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che condividono le finalità di cui all'Art. 3 del presente Statuto e intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle finalità stesse. Possono essere Soci Ordinari coloro che hanno parte attiva, in modo continuativo, durante l'anno, per l'intero corso dell'allestimento e della realizzazione dell'attività in opera.
Possono essere Soci Sostenitori dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che pur condividendo le finalità di cui all'Art. 3 del presente Statuto intendono partecipare o meno alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle finalità stesse. Possono essere Soci Sostenitori coloro che non hanno parte attiva, in modo continuativo, durante l'anno, per l'intero corso dell'allestimento e della realizzazione dell'attività in opera.
L'ammissione dei soci, sia Ordinari che Sostenitori, è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda degli interessati.
I soci hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità annuale, di usufruire delle strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e delle previdenze attuate dall'Associazione nonché di intervenire alle Assemblee con diritto di voto.
I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali e al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.
La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni o radiazione.
I soci possono essere radiati per i seguenti motivi:
Le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.
Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.
Art. 8
STRUTTURA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche se dissenzienti.
All'Assemblea possono partecipare tutti i soci che alla data di convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa.
L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione delle linee generali del programma di attività deliberato dal Consiglio Direttivo, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso e preventivo di quello in corso, per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa.
L'Assemblea è convocata in via straordinaria dal Presidente ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata un terzo o più dei soci, oppure la richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione e, limitatamente ai Soci Ordinari, spedita per posta almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Gli avvisi di convocazione devono elencare gli argomenti all'ordine del giorno, la data e l'ora della riunione almeno per la prima convocazione.
La presenza in Assemblea del socio non invitato secondo le modalità di cui ai commi precedenti sana il vizio.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e la verbalizzazione spetta al Segretario del Consiglio Direttivo.
Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo trenta minuti, qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'Art. 2532, comma 2, del Codice Civile. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche di Statuto e regolamenti, nonché per la nomina del Consiglio Direttivo. Il diritto di voto non può essere escluso o limitato neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Le decisioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei soci presenti salvo i seguenti casi:
Art. 9
COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
Sono compiti dell'Assemblea dei soci:
Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.
Art. 10
STRUTTURA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da:
il Presidente;
il Vicepresidente;
il Segretario;
il Tesoriere;
i Consiglieri, in numero minimo di 3 (tre) e massimo di 6 (sei).
Dato il carattere dell'Associazione, essa dispone che il Consiglio Direttivo sia composto dai soli soci che partecipino attivamente ed in modo continuativo alla vita della medesima. Pertanto dispone che il Consiglio Direttivo sia composto dai soli Soci Ordinari maggiorenni.
I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea tra i propri Soci Ordinari maggiorenni e restano in carica per 3 (tre) anni, salvo revoca per giusta causa, da intendersi come inadempimento dei doveri di correttezza che si impongono all'organo amministrativo.
I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo, che si riunisce ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario, è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un altro Consigliere nominato dal Consiglio stesso.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
In caso di impossibilità di deliberazione per mancanza di chiara maggioranza (parità di voti), il voto del Presidente, o chi in sua vece, si intende doppio.
Art. 11
COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
Art. 12
COMPITI DEL PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha il compito di firma e rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di impossibilità temporanea tale compito spetta al Vicepresidente, la cui firma costituisce per terzi la conferma dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
Il Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera dell'organo amministrativo stesso, può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti.
Il Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, il Vicepresidente, hanno il compito di:
Art. 13
COMPITI DEL SEGRETARIO
Il Segretario ha il compito di preparare gli atti inerenti il funzionamento dell'attività sociale, alla cui determinazione concorre.
Inoltre ha il compito di:
In caso di sua assenza o impedimento a partecipare alle sedute, il Presidente nomina un Segretario supplente, per la sola occasione, fra i membri del Consiglio.
Art. 14
COMPITI DEL TESORIERE
È compito del Tesoriere sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, tenendo anche aggiornata la contabilità ed i registri contabili.
Art. 15
PATRIMONIO
Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
Art. 16
TESSERA SOCIALE
La tessera sociale deve riportare la denominazione dell'Associazione, la data di erogazione, la data di scadenza e la denominazione di Socio Ordinario o di Socio Sostenitore.
Le somme delle quote annuali versate per la tessera di Socio Ordinario e quelle delle quote annuali versate per la tessera di Socio Sostenitore all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste non sono altresì trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggette a rivalutazione.
Art. 17
RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO
Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale. Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata.
Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta, onde poter essere consultato da ogni associato.
Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel registro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.
Art. 18
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci, e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi dei soci presenti.
In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della legge n. 662 del 23/12/1996.
Art. 19
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.